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La Corte di Cassazione specifica correttamente i differenti compiti probatori in campo. Il paziente era onerato di introdurre mezzi di prova, anche di natura presuntiva, al fine di accertare il nesso di causalità materiale intercorrente tra l’allegata condotta del medico e l’evento dannoso, mentre non era onerato di provare la condotta negligente ed imperita dell’anestesista, spettando invece all’Azienda convenuta, l’onere di provare che, al contrario, la prestazione sanitaria era stata eseguita con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, oppure che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) fosse dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile.