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Gli Ermellini hanno ricordato che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui intervenga il decesso del soggetto danneggiato prima della liquidazione del danno biologico dal medesimo subito, il periodo da prendere in considerazione per calcolare il risarcimento è quello che intercorre tra la data in cui si è verificata la condotta illecita e la data in cui è avvenuta la morte del soggetto danneggiato. Non deve essere preso in considerazione, come limite finale per il calcolo del danno biologico, il tempo di aspettativa di vita del danneggiato.