Gli Ermellini hanno ricordato che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui intervenga il decesso del soggetto danneggiato prima della liquidazione del danno biologico dal medesimo subito, il periodo da prendere in considerazione per calcolare il risarcimento è quello che intercorre tra la data in cui si è verificata la condotta illecita e la data in cui è avvenuta la morte del soggetto danneggiato. Non deve essere preso in considerazione, come limite finale per il calcolo del danno biologico, il tempo di aspettativa di vita del danneggiato.

I giudici hanno confermato che, nel caso in cui il decesso del soggetto danneggiato sia conseguenza del fatto illecito subito, il danno biologico (che è trasmissibile agli eredi) deve essere liquidato tenendo in considerazione il periodo di tempo tra il fatto lesivo e la morte effettiva del danneggiato.

Infatti, nel momento in cui si abbia certezza sul momento della morte del danneggiato e quindi la durata della sua vita non è più legato ad una probabilità statistica ma diventa un dato noto e certo, il danno biologico deve necessariamente essere correlato alla durata effettiva della vita: ciò in quanto detto danno è costituito dalle conseguenze negative che derivano al danneggiato dalla lesione permanente della sua integrità psicofisica per tutta la durata della sua vita residua.

Inoltre i giudici hanno evidenziato che, nel caso di morte del danneggiato, a fianco al danno biologico da questi subito e trasmesso agli eredi per via ereditaria, è possibile comunque riconoscere ai suoi congiunti anche il danno da perdita del rapporto parentale per il caso in cui il decesso della parente sia avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dal momento in cui si è verificata la condotta dannosa.

Per ulteriori informazioni si può inviare una email o chiamare il 347/7077613.