I danni arrecati dal conduttore all’immobile locato Il conduttore, quando restituisce la cosa locata, è esonerato delle conseguenze derivanti dal deterioramento o dal consumo della cosa stessa, qualora siano riconducibili al suo uso conforme al contratto. Alla scadenza del contratto di locazione, il conduttore è tenuto, secondo quanto disposto dall'articolo 1590 c.c., a risarcire i danni causati all’immobile ed a restituirlo nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento o il consumo, risultante dall’uso della cosa, conformemente a quanto previsto nel contratto. La prova degli eventuali danni riscontrati, potrà essere fornita anche mediante presunzioni.

I danni che esorbitano il normale uso: quali sono gli obblighi del conduttore?

Il locatore può pretendere dal conduttore il risarcimento quando alla consegna della cosa locata la stessa si presenti in condizioni che eccedano il normale degrado, conseguenti al suo ordinario uso. In tali ipotesi il risarcimento dovuto dal conduttore copre i danni consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori. (Tribunale Frosinone sez. I, 18/01/2022, n.62).

I danni all’immobile che eccedono il normale grado di usura del bene.

In poche parole, al termine della locazione il conduttore deve riconsegnare il bene al locatore nelle medesime condizioni in cui l’ha ottenuto salvo il normale degrado dovuto all’ordinario uso che dipende da alcune variabili tra cui la durata stessa della locazione. Dunque se l’immobile viene riconsegnato con un’usura compatibile all’uso ordinario dello stesso nessun problema; al contrario, nel caso di danni eccedenti il normale degrado dovuto all’uso, il conduttore deve risarcire il relativo danno consistente non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo di esecuzione e completamento delle opere. (Corte appello Torino sez. III, 28/10/2021, n.1139).

Il periodo di esecuzione delle opere ripristinarie ovviamente sarà proporzionato al costo delle opere stesse; dunque a fronte di un danno di poche migliaia di euro il locatore non potrà pretendere il pagamento del canone per un anno ma solo del tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di ripristino e il conduttore non potrà esonerarsi da detto indennizzo.