Non è assolutamente né scontato né facile ottenere il pagamento dei canoni di locazione impagati dal conduttore moroso; il recupero può essere fatto in sede di procedimento di sfratto oppure con una procedura separata e distinta. Peraltro prima è necessario valutare l’opportunità di iniziare l’azione recuperatoria, tenendo presente le condizioni di solvibilità del debitore.

Il decreto ingiuntivo chiesto durante il procedimento di sfratto

Durante l’udienza, in concomitanza con l’ordinanza di sfratto il giudice, su richiesta del locatore, emette l’ingiunzione di pagamento dei canoni di locazione non pagati dall’inquilino moroso. Si tratta di un vero e proprio titolo, necessario e sufficiente per coltivare poi l’azione esecutiva sui beni del debitore qualora questi non paghi spontaneamente il debito; dunque contestualmente alla convalida dello sfratto il Giudice del Tribunale potrà emettere anche il decreto ingiuntivo per il recupero dei canoni impagati. In questo modo il locatore dimostra la sua volontà di ottenere la liberazione dell’immobile e il pagamento dei canoni di locazione che hanno determinato la morosità.

 

 

Le novità della riforma Cartabia
Le novità per quanto riguarda il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione sono tre:
•    in caso di opposizione del conduttore, il giudice può comunque emettere il decreto ingiuntivo senza attendere eventuali verifiche, se la contestazione è palesemente infondata. In questo modo si cerca di evitare l’utilizzo di opposizioni meramente strumentali e infondate.
•    la notifica del decreto ingiuntivo può avvenire anche tramite Pec o altre modalità telematiche
•    se il conduttore presenta prove non manifestamente infondate (preferibilmente documentali), può richiedere che l’esecuzione del decreto ingiuntivo venga sospesa, in attesa di ulteriori accertamenti da parte del giudice sulla validità della contestazione.