Con la recentissima sentenza n. 3780/2024 la Corte di Cassazione muta il suo precedente indirizzo sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla rilevanza della condotta del cliente.

La responsabilità della banca in caso di phishing

La Corte di Cassazione ha, in primo luogo, sancito che “la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo, concludendo “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale”. In forza di tale principio la banca deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa e non può omettere la verifica dell’adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. “Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d’impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la banca nella fattispecie avrebbe dovuto opportunamente provare “di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l’uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio l’invito al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

In assenza di tale prova è imputabile alla banca il rischio che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente.

In definitiva, la Corte ha affermato che, in assenza di prove concrete, fornite da parte dell’istituto di credito, di aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione delle frodi, è corretto attribuire all’Istituto di credito medesimo il rischio professionale legato alla possibilità che terzi accedano fraudolentemente ai profili home banking dei clienti.

La truffa al cliente e il risarcimento del danno

Il parametro di riferimento deve essere quello dell’ ”accorto banchiere” in base al quale l’istituto di credito che deve esercitare un controllo tecnico, valutando la prevedibilità e l’evitabilità della condotta, in modo da essere esonerata da responsabilità solo se le azioni poste in essere vanno oltre la propria sfera di controllo. La Cassazione ha quindi ribadito che la responsabilità della banca, in tali circostanze, sia da escludere solo in presenza di una colpa grave dell’utente, mentre la banca deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, non potendo omettere la verifica dell’adozione di specifiche misure di sicurezza. Il rischio di impresa deve dunque ricomprendere anche la possibilità di utilizzo di tecniche fraudolente come il phishing: la banca sarà esonerata da responsabilità solo se siano accaduti eventi che vadano oltre la diligenza richiesta al debitore.