Lo ha ribadito e precisato la Corte di cassazione, sentenza n. 25396/2023, affermando che qualora un immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita cada in successione, il definitivo deve essere stipulato con il consenso di tutti gli eredi anche se si tratta di un bene indivisibile. Nessuno dei coeredi può essere estromesso dalla firma del definitivo per la sua validità. In assenza di tutte le firme dei coeredi il contratto di vendita è nullo.

La Suprema corte ha affermato che se è vero che l’obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile oggetto di comunione, considerato inscindibile, con la pattuizione di un solo prezzo, dà luogo all’indivisibilità dell’obbligazione, è altrettanto vero che da tale affermazione non si può derivare “l’irrilevanza della mancanza di partecipazione di un coerede all’atto, stante la natura obbligatoria del preliminare e l’estensione al suo adempimento, tramite l’esecuzione dell’obbligo a contrarre, della disciplina delle obbligazioni solidali”.

La prestazione di trasferire la proprietà di un bene in comproprietà ha natura collettiva, “non potendo operare il principio stabilito dall’articolo 1292 c.c., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per l’intero e l’adempimento dell’uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri” (Cass. n. 2613/2021).

In caso di contenzione pertanto la domanda di adempimento deve essere rivolta a tutti i promittenti venditori, determinando un litisconsorzio necessario, che si genera nei confronti di tutti gli eredi anche quando, promosso il giudizio ex art. 2932 cod. civ. per l’esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre, sopravvenga il decesso di uno dei promittenti venditori, trattandosi di cause inscindibili.

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