In caso di errori nella procedura del superbonus 110% chi paga i danni? Se viene notificata una sanzione da parte dell’Agenzie delle Entrate di chi è la responsabilità?

 

Qualora i lavori eseguiti non risultassero a norma, per motivi difformità dal progetto o errore nella procedura, l’Agenzia delle Entrate può disporre la decadenza dal beneficio dell’agevolazione fiscale al 110% e avviare il recupero fiscale. In tal caso chi paga i danni? Di chi è la responsabilità?

Il Ministero dell’Economia ha individuato due categorie di errori:

  • Errori Formali: inesattezze nei recapiti, nei dati catastali o in altre informazioni necessarie che si possono correggere e che quindi non fanno decadere agevolazioni e detrazioni;
  • Sostanziali: sono gravi e invalidano la procedura come ad esempio la mancata indicazione del codice fiscale del cedente e del codice di intervento dal quale dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa

Il primo responsabile in caso di errori è sempre il beneficiario dell’agevolazione fiscale ovvero il committente - proprietario dell’immobile e ciò anche se l’errore è imputabile al professionista.

 

Cosa deve fare il committente se riceve la notifica della sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate? Chi è il responsabile in caso di danni per errori nella procedura del superbonus 110?

In caso di responsabilità e danni, il committente – proprietario dovrà rivalersi sul tecnico professionista chiedendo il risarcimento dei danni. A garanzia del committente, i tecnici sono obbligati a stipulare un’assicurazione di importo non inferiore a 500.000€ per coprire eventuali difformità nell’esecuzione dei lavori e comunque per il caso di responsabilità contrattuale e risarcimento danni. Questo potrebbe facilitare il recupero della somma chiesta dall’Agenzia delle Entrate al committente.

 

E’ dunque importante che il committente, direttamente o tramite l’amministratore condominiale tenga sempre copia di tutti i documenti per chiarire la situazione all’Agenzia delle Entrate. Qualora dovesse pertanto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dovrà recuperare la relativa documentazione e contattare immediatamente i tecnici incaricate e le imprese che hanno eseguito i lavori.

Dunque in caso di responsabilità connessa ad errori nella pratica del superbonus 110, il primo soggetto responsabile è il committente che, peraltro, potrà agire in rivalsa nella sua richiesta di risarcimento dei danni al tecnico professionista e alle imprese esecutrici. Al fine di ottenere il risarcimento dei danni sarà opportuno verificare la presenza di valide polizze assicurative.

Per informazioni senza impegno si può contattare lo studio legale avv. Cristian Vezzoli inviando una email a info@avvocatovezzoli.it o telefonando allo 035/4236159.