I figli hanno diritto ad essere cresciuti e mantenuti da entrambi i genitori in caso di crisi dell’unione coniugale e devono mantenere un rapporto equilibrato con entrambi.
Quando i genitori decidono di separarsi, i figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti hanno il diritto di conservare tendenzialmente il tenore di vita che avevano quando la famiglia era unita.
È questo il criterio che guida la determinazione del contributo al mantenimento per i figli a carico del genitore non affidatario in caso di separazione. Il giudice chiamato a quantificare l’importo del mantenimento deve comparare in modo esplicito le condizioni economiche e patrimoniali dei genitori e verificare se le stesse possano (o meno) garantire ai figli il precedente tenore di vita. Lo ha precisato recentemente la Cassazione, con l’ordinanza n. 17903/2023, nella quale vengono inoltre chiarite le spese che i genitori devono sostenere per i figli; ciò in quanto la separazione determina per ciascun coniuge un aumento dei costi e delle spese di vita.
Il mantenimento ordinario e straordinario dei figli in caso di separazione
La determinazione dell’mantenimento ordinario per i figli non esaurisce i costi a carico del genitore non convivente che deve contribuire anche alle spese straordinarie, che possono derivare da scelte fatte in autonomia dal genitore collocatario, che vive con i figli e che sono destinate ad aumentare con l’avanzare degli anni (si pensi alle gite scolastiche, ai libri di testo, alle vacanze, alle tasse universitarie ecc). La fattispecie è normata dall’articolo 337-ter del Codice civile, che prevede una comune decisione solo in riferimento alle decisioni di maggior interesse. I tribunali hanno poi formalizzato i protocolli sulle spese straordinarie per evitare discussioni tra i genitori dopo la separazione.
Fuori da questi casi il genitore non convivente è tenuto a versare il proprio contributo anche se non ha condiviso la scelta, con la sola esclusione di quei casi nei quali abbia manifestato il suo dissenso fondandolo su motivazioni concrete e oggettive.
Secondo la Suprema Corte il padre deve pagare la scuola privata per la figlia anche se non era d’accordo (Cass. n. 14564/2023).
Secondo gli ermellini la Corte di merito ha omesso di considerare che “in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione ‘alle decisioni di maggiore interesse’, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (cfr. Cass. n. 15240/2018).
Spetta poi al giudice valutare la corrispondenza delle spese straordinarie all’interesse dei minori, commisurandone l’entità rispetto alla loro utilità e alla sostenibilità da parte dei genitori.
Pertanto qualora il genitore non affidatario non intenda sostenere determinate spese straordinarie dovrà fornire preventivamente al genitore affidatario validi motivi per il suo dissenso; un rifiuto generico non servirà a nulla soprattutto se le spese straordinarie corrispondono all’interesse del figlio.
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