In sede di revisione delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'ex coniuge, può essere considerata come un cambiamento significativo da valutare per determinare un aumento dell'assegno divorzile.
Nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, costituisce elemento valutabile, ai fini dell’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’atro coniuge, il cui godimento costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario (che ne viene privato a seguito della revoca) ma anche per l’altro ex coniuge proprietario, che si avvantaggia economicamente per effetto della revoca (in quanto vi potrebbe abitare, concederla in locazione o impiegarla in attività suscettibili di valutazione economica), cosa non possibile durante l’assegnazione all’altro coniuge.
Sulla base di questa valutazione, la Suprema Corte di Cassazione, sez. 1 civile (confermando il pregresso orientamento giurisprudenziale), con la recente sentenza n. 7961 del 25/3/2024, preso atto che la revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e una sopravvenienza migliorativa per l'altro che ne sia il proprietario esclusivo, ha affermato che il giudice, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile post revoca assegnazione, dovrà tener conto che lo stesso, di regola, dovrebbe corrispondere al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile precedentemente assegnato.

Quindi, dopo la sentenza di divorzio, nel caso di perdita del vantaggio dell’assegnazione della casa familiare e la persistenza del divario economico tra la parti, per l’ex coniuge a cui è stata revocata l’assegnazione della casa familiare (ad esempio quando la prole è diventata economicamente autosufficiente) è possibile chiedere al Tribunale una modifica delle condizioni di divorzio e l’aumento del relativo assegno.