il rumore che crea danni alla vita di relazione da diritto al risarcimento del danno

Non è raro che in condomini costruiti anni fa l’isolamento acustico sia insufficiente e si verifichino rumore molesti a tutte le ore che possano comportare ai vicini danni biologici e morale e comunque alla vita di relazione.

RUMORI MOLESTI IN CONDOMINIO E DANNO: IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Anche lo sciacquone del water eccessivamente rumoroso può cagionare un disagio fisico tale da determinare nel vicino patologie fisiche e psicologiche che limitino la sua vita di relazione e il godimento del suo bene: il danno comporta il risarcimento del relativo danno biologico, che non può essere assorbita nel generico danno patrimoniale.

In poche parole, il rumore del vicino, se reiterato e fonte di disagi alla vita di relazione, è fonte di responsabilità civile che comprende non solo il costo per le necessarie riparazioni e sistemazioni ma anche il risarcimento del danno alla sua vita di relazione, compromessa dal rumore molesto. Effettivamente, spesso, un rumore, ripetuto e forte, crea più disagi sociali che patrimoniali e i primi, al pari dei secondi, vanno risarciti.

RUMORI MOLESTI IN CONDOMINIO E RISARCIMENTO: COSA DICE LA CASSAZIONE

In merito si rinvia all’ordinanza della Cassazione n. 24741/2023 che trae lo spunto dalla condanna del Giudice di pace nei confronti di una condòmina chiamata a cessare le immissioni di rumore molesto, provenienti dal suo appartamento, posto sopra quello dell’attore. La proprietaria era stata condannata anche a eseguire gli interventi necessari per eliminare la causa di tali rumori provenienti dal suo bagno oltre al risarcimento del danno. In, secondo grado, il Tribunale di Milano aveva riformato la sentenza e condannato la condòmina a eseguire solo le opere indicate dal Ctu respingendo però la domanda della parte danneggiata rivolta al risarcimento del danno biologico. I supremi giudici hanno ritenuto che il Tribunale non aveva riconosciuto il risarcimento del danno biologico, benché fosse stata accertata l’intollerabilità dei rumori provenienti dall’impianto idrico sanitario della condomina con condanna alla demolizione e alla ricostruzione del locale bagno sulla base di specifiche indicazioni tecniche e nonostante le risultanze della consulenza tecnica medico – legale avesse accertato una menomazione dell’integrità psico – fisica dell’attore (quantificando l’invalidità permanente nella misura del 6%) che aveva ritenuto concausata dall’inquinamento acustico.
In sostanza per gli Ermellini, a fronte di un rumore condominiale molesto spetta al danneggiato non solo il danno patrimoniale (consistente nei lavori necessari a eliminare la causa del rumore) ma anche il risarcimento del danno biologico che deve essere dimostrato con certificati medici e con una CTU che accerti l’esistenza di tale danno e lo quantifichi. Non è infatti sufficiente l’esistenza del rumore molesto per dare diritto all’indennizzo del danno biologico, essendo necessaria la prova diretta e specifica della sua esistenza per la successiva quantificazione.
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