Di fatto in seguito ai controlli dell'Agenzia dell'Entrate potrebbero emergere errori e quindi responsabilità e relative sanzioni.
In tal caso l'Agenzia delle Entrate recupera l'importo della detrazione goduta nei confronti dei beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il recupero fiscale è effettuato nei confronti del beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. tra committente-beneficiario, tecnici, professionisti, imprese e general contractor.
Peraltro, in caso di errori nella pratica del superbonus 110 il primo soggetto responsabile è il proprietario committente che peraltro potrà agire in rivalsa per i danni contro il tecnico e le imprese esecutrici.
Il beneficiario sarà, dunque, tenuto a corrispondere all'Agenzia delle Entrate l'importo relativo alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni tributarie. La responsabilità potrebbe estendersi ai professionisti e alle imprese agendo anche nei loro confronti quali responsabili in via solidale (art. 2055 c.c.). A tal fine sarà necessario che il committente, proprio in presenza di responsabilità dei professionisti e/o delle imprese, agisca giudizialmente per rivalersi nei loro confronti per i danni subiti, affinché venga accertata la responsabilità del fornitore/professionista/impresa e riconosciuto il relativo risarcimento dei danni.
Per fare ciò è fondamentale che il committente o comunque l’amministratore condominiale conservi con cura per almeno dieci anni tutta la relativa documentazione; per esercitare l’azione di regresso invero il committente dovrà provare che l’errore, fonte di responsabilità e di danni, è imputabile al professionista, all’impresa o addirittura al general contractor.
Per informazioni senza impegno si può contattare lo studio legale avv. Cristian Vezzoli inviando una email a info@avvocatovezzoli.it o telefonando allo 035/4236159.