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I danni arrecati dal conduttore all’immobile locato Il conduttore, quando restituisce la cosa locata, è esonerato delle conseguenze derivanti dal deterioramento o dal consumo della cosa stessa, qualora siano riconducibili al suo uso conforme al contratto. Alla scadenza del contratto di locazione, il conduttore è tenuto, secondo quanto disposto dall'articolo 1590 c.c., a risarcire i danni causati all’immobile ed a restituirlo nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento o il consumo, risultante dall’uso della cosa, conformemente a quanto previsto nel contratto. La prova degli eventuali danni riscontrati, potrà essere fornita anche mediante presunzioni.